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CBD illegale o legale in Italia?Cosa dice il nuovo decreto del 2024?

Indice

CBD illegale:Il Ministero della Salute classifica il CBD come stupefacente: Implicazioni e reazioni

Nuovo decreto del ministero della salute che inserisce il CBD e nella tabella dei medicinali stupefacenti

Il Ministro della Salute Schillaci ha sorpreso tutti emanando un decreto sul CBD il 27 giugno successivamente pubblicato in gazzetta ufficiale il 6 luglio 2024. Un decreto che inserisce le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratto da canapa o cannabis nella sezione B della tabella dei medicinali del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al DPR 309/90 e s.m.i.

Il provvedimento inoltre revoca i precedenti decreti ministeriali datati 1 ottobre 2020, 28 ottobre 2020 e 7 agosto 2023. In pratica l’Italia è diventato il primo Paese in Europa a considerare il CBD una sostanza stupefacente.

Questo decreto, che include prodotti a base di CBD, ignora il provvedimento del TAR del Lazio che aveva sospeso il decreto del 7 agosto 2023 dal contenuto identico, a seguito del ricorso presentato dall’associazione Imprenditori Canapa Italia (Ici).

Non tiene conto delle evidenze scientifiche a favore del cannabidiolo (CBD) e cita erroneamente la raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la quale invita i paesi a non inserire il CBD in alcuna tabella dei medicinali o sostanze stupefacenti.

Il Decreto ministeriale del 27 giugno 2024 è entrato in vigore il 5 agosto 2024, limitando la vendita di Cannabidiolo per uso orale alle sole farmacie, una decisione che ha avuto un impatto significativo sulla disponibilità di questi prodotti e sull’industria della coltivazione di canapa in Italia.

Tale approccio non solo rende difficoltoso per le farmacie approvvigionarsi del CBD necessario per la preparazione magistrale dell’olio di cannabidiolo, in quanto il decreto classifica il CBD come sostanza stupefacente, nonostante la sua natura non psicoattiva.

I medicinali contenenti CBD estratto dalla Cannabis devono essere prescritti seguendo le modalità previste per i farmaci inclusi nella Tabella B dei medicinali. Questi richiedono una ricetta medica non ripetibile, in conformità alle normative vigenti.

Le preparazioni magistrali a base di CBD, realizzate su prescrizione medica non ripetibile, devono essere allestite dal farmacista nel rispetto delle normative, incluso quanto previsto dalla legge 94/98. Per la dispensazione di questi medicinali, i farmacisti devono seguire le regole relative alla registrazione dei farmaci inclusi nella sezione B della Tabella dei medicinali stupefacenti, annotando le movimentazioni sul registro di carico-scarico.

Per i medicinali veterinari contenenti CBD estratto dalla Cannabis, la prescrizione deve avvenire tramite ricetta veterinaria non ripetibile, come previsto per i farmaci stupefacenti inclusi nella Tabella B. Questi devono rispettare le linee guida della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari per la prescrizione elettronica di tali sostanze.

Data la mancanza di medicinali veterinari autorizzati, il veterinario può utilizzare farmaci per uso umano o preparazioni magistrali, sempre su prescrizione veterinaria non ripetibile.

Dal 5 agosto, le parafarmacie non possono vendere né detenere medicinali veterinari o composti a base di CBD estratto dalla Cannabis per somministrazione orale agli animali, né inviare ricette per tali prodotti.

Le farmacie devono approvvigionarsi di medicinali a base di CBD tramite buoni d’acquisto, registrando le movimentazioni nel registro di entrata e uscita (art. 60 del D.P.R. 309/90). Per le preparazioni magistrali su prescrizione medica, il farmacista deve annotare l’acquisto di CBD farmaceutico, dedicando una pagina specifica per le sostanze e le preparazioni.

Le unità operative sanitarie, sia pubbliche che private, devono rifornirsi di medicinali a base di CBD dalle farmacie ospedaliere, seguendo la modulistica per stupefacenti tra reparti e farmacie (DM 15 febbraio 1996). Tali medicinali devono essere registrati sul registro interno di carico-scarico dei stupefacenti (DM 3 agosto 2001).

Olio CBD illegale?

In questo modo l’acquisto dell’olio cbd per uso orale sarà consentito esclusivamente presso le farmacie, dietro presentazione di una ricetta medica non ripetibile su ricettario personale (ricetta bianca).

Tali ricette hanno una validità di trenta giorni, escluso il giorno di emissione, e comportano specifici adempimenti da parte del farmacista per la preparazione magistrale dell’olio cbd.

Rischiamo di entrare in conflitto con il mercato comune europeo, poiché entro il 2024 o inizio del 2025 l’EFSA dovrebbe autorizzare i cibi contenenti CBD in Europa. Questo significherebbe che tali prodotti sarebbero disponibili in tutti i Paesi europei, tranne che in Italia, dove il CBD verrebbe considerato un farmaco stupefacente

Il Contesto Europeo e le Reazioni al Decreto

Mentre in Italia il CBD viene equiparato a sostanze stupefacenti, ignorando il parere dell’OMS e di altre autorevoli voci scientifiche internazionali, il resto del mondo si muove verso una regolamentazione più progressista.

Il 16 luglio 2024, la Food Standards Agency (FSA) del Regno Unito ha rilasciato una valutazione positiva sulla sicurezza del CBD naturale, sostenendo che il cannabidiolo è una sostanza sicura e senza rischi di abuso o psicotropi, in base alla quantità d’uso proposte da EIHA nella sua applicazione “RP427”. Questo parere scientifico apre la strada all’approvazione del CBD come Novel Food nel Regno Unito, contrastando nettamente con la direzione presa dal governo italiano.

Il termine “novel food” si riferisce a un concetto regolamentato nell’Unione Europea che include tutti quegli alimenti che non sono stati ampiamente consumati nell’UE prima del 15 maggio 1997. Questo può includere nuovi alimenti, ingredienti alimentari prodotti attraverso nuove tecnologie o alimenti che sono tradizionalmente consumati in altre parti del mondo ma non nell’UE.

Per essere introdotti nel mercato dell’UE, i novel food devono essere sottoposti a un processo di valutazione della sicurezza e devono ottenere un’autorizzazione che ne attesti la sicurezza per il consumo umano. Questo processo è gestito dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dalla Commissione Europea. Il concetto di novel food rappresenta un modo per garantire che nuovi alimenti e ingredienti introdotti sul mercato siano sicuri per i consumatori, pur promuovendo l’innovazione nel settore alimentare.

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sta attualmente valutando la sicurezza del CBD per la salute umana, e una volta rilasciato il parere definitivo, il CBD potrebbe essere ampiamente disponibile sugli scaffali dei negozi in tutta l’Unione Europea.

Nel frattempo, paesi come il Regno Unito, la Grecia, la Francia e la Repubblica Ceca stanno facendo il possibile per integrare il CBD nel mercato legale, favorendo la crescita economica e il progresso scientifico. Al contrario, l’Italia rischia di restare indietro, privandosi di importanti opportunità economiche e sociali.

Le Contraddizioni del Decreto Italiano

Il nuovo decreto del Ministro Schillaci presenta diversi punti deboli. La Convenzione Internazionale sugli Stupefacenti del 1961 non considera il cannabidiolo (CBD) una sostanza stupefacente.

Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il CBD non deve essere soggetto a controllo internazionale perché non crea danni d’abuso né dipendenza. La posizione italiana si trova in netto contrasto con le autorità di altri paesi europei, come Francia, Inghilterra e Germania, che hanno scelto di non inserire il CBD nelle tabelle nazionali degli stupefacenti.

Il decreto fa riferimento specifico alle “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo”, lasciando quindi il CBD per inalazione probabilmente fuori da questo regolamento.

Questo solleva dubbi sulla reale motivazione dietro al decreto, che sembra più orientato a interessi economici piuttosto che alla tutela della salute dei consumatori. Inoltre, la legge italiana L. 242/2016 permette la coltivazione di varietà di canapa per la produzione di vari prodotti, inclusi quelli alimentari, in contraddizione con le recenti normative sul CBD.

Il Ruolo del TAR del Lazio e le Conseguenze Economiche e Sociali

Il mercato della cosiddetta cannabis light in Italia, che genera circa 500 milioni di euro all’anno e impiega più di 15.000 persone, è fortemente minacciato da questo nuovo decreto. I primi a subire le conseguenze potrebbero essere i piccoli rivenditori come le erboristerie e i negozi specializzati in prodotti a base di CBD.

Anche i cannabis store online potrebbero risentire enormemente delle nuove regolamentazioni, costringendo le aziende a valutare strategie per minimizzarne l’impatto. Tutte le aziende che hanno investito nella produzione, trasformazione e commercializzazione del CBD rischiano di subire pesanti perdite economiche.

A fronte delle proteste delle associazioni che rappresentano le aziende italiane del settore canapa il TAR del Lazio aveva temporaneamente sospeso l’applicazione del decreto, riconoscendo la fondatezza delle perplessità sollevate.

La decisione del TAR mirava a tutelare la filiera della canaa nonchè i suoi lavoratori riconoscendo il rischio concreto di danni economici e occupazionali che potrevano derivare dall’applicazione del decreto.

Le associazioni del settore canapa hanno da poco richiesto al Tar del lazio una nuova sospensione del decreto appena entrato in vigore.

A livello europeo che cosa succede?

La sentenza “Kanavape” della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza.

Inoltre, l’interpretazione della Convenzione Unica degli Stupefacenti del 1961 che classifica il CBD come sostanza stupefacente è stata giudicata contraria allo spirito della Convenzione stessa, dato che il CBD, a differenza del THC, non ha effetti psicotropi né nocivi per la salute umana.

In Germania, Francia, e altri paesi europei, il CBD viene trattato in modo più liberale, favorendo la crescita di un settore economico che in Italia potrebbe essere soffocato da normative restrittive e anacronistiche.

In Francia attualmente è consentita la registrazione e vendita di integratori a base di CBD nonchè la cosiddetta cannabis light. Da questa cosa si intuisce che il CBD non è uno stupefacente e l’uso umano non crea dipendenza, abuso e problematiche di alcun tipo.

Con la decisione del TAR ancora in sospeso, il futuro del CBD in Italia resta incerto, ma la pressione a livello internazionale e le direttive europee potrebbero alla fine prevalere, aprendo la strada a una regolamentazione più equilibrata e favorevole alla crescita economica del settore CBD nel nostro paese.

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